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Condizioni generali per il trasporto degli autoveicoli commerciali          

La Adria Ferries S.p.a., con sede in Ancona, in Lungomare Vanvitelli n. 18, denominata nel prosieguo la “Società", assume il trasporto dei furgoni, trattori, truck, trailers, road trailers ed auto in esportazione (d’ora innanzi, anche solo veicoli o veicolo) alle condizioni appresso indicate e, per quanto qui non previsto, ci si riporta alle disposizioni di legge in materia. Il testo delle presenti Condizioni Generali è altresì a disposizione dell'utenza presso gli uffici ed agenzie della Società, presso i comandi di bordo e nel sito internet della Società (www.adriaferries.com). Nel testo delle presenti Condizioni Generali, il termine "veicoli" ricomprende anche i semirimorchi.

IMBARCO E SBARCO

L'imbarco dei veicoli oggetto del contratto di trasporto avviene secondo l'ordine ed i criteri di volta in volta stabiliti dal comando della nave. Esso è subordinato alle esigenze della nave e ad ogni altra necessità comunque connessa alla navigabilità della nave medesima ed alla sicurezza della navigazione, tutto ciò ad insindacabile giudizio del comando della nave, anche nel caso in cui tra lo Shipper/Caricatore e la Società sia intervenuta pattuizione riguardante la riserva di spazio. L'ufficiale al carico rifiuterà l'imbarco di veicoli in sovraccarico rispetto alla portata ufficiale dei medesimi.
Ad avvenuto imbarco, tutte le portiere dei veicoli dovranno essere chiuse con le sicure inserite e le chiavi dovranno essere tenute dall’autista. Resta peraltro inteso che eventuali merce e/o oggetti presenti all’interno del veicolo viaggeranno ad esclusivi rischio e responsabilità dello Shipper/Caricatore. In caso di emergenza, i conducenti dovranno essere a disposizione della Società e seguiranno le sue istruzioni.
All’arrivo della nave nel porto di destinazione, i conducenti e/o il ricevitore prenderanno in consegna il veicolo (puntualmente e senza ostacolare/ritardare il normale flusso degli altri veicoli in fase di sbarco).
Nell’eventualità in cui l’autista/ricevitore non ritirasse il veicolo tempestivamente e velocemente, il veicolo stesso potrà essere scaricato e lasciato sulla banchina, a rischio, spese e responsabilità dello Shipper/Caricatore e/o del ricevitore. La Società ed i suoi agenti avranno la facoltà, ma non l’obbligo, di parcheggiare il veicolo in un’area di sosta (sorvegliata o meno) a rischio e spese dello Shipper/Caricatore.
La consegna del veicolo al conducente/ricevitore avverrà solo dopo la dimostrazione da parte del medesimo del pagamento delle spese e degli accessori tutti a tale data maturati.

UNITÀ DI CARICO

Fatti comunque salvi i limiti di cui all’art. 6 che segue, il veicolo dovrà essere considerato un’unica unità di carico.

PRESENTAZIONE ALL'IMBARCO

Lo Shipper/Caricatore è tenuto:

  • a presentare i veicoli all'imbarco almeno quattro ore prima dell'ora fissata per la partenza della nave. In difetto, qualunque sia il motivo che ha determinato il ritardo, non sarà garantito l'imbarco del veicolo;
  • ad esibire, all'atto della presentazione all'imbarco dei veicoli, il documento di trasporto rilasciato dagli uffici ed agenzie portuali della Società completo in ogni sua parte e tutti gli altri documenti prescritti per il trasporto stesso, ivi compresi quelli che attestano che gli obblighi di imbarco e di dogana sono stati già assolti e che comprovano l’avvenuto pagamento dei costi di trasporto. In caso di ritardo e di assenza, anche parziale, della cennata documentazione dovuti a qualsiasi motivo, anche non riconducibili allo Shipper/Caricatore, la Società è autorizzata a rifiutare l’imbarco;
  • a curare, a proprio rischio e sotto la propria responsabilità, anche verso i terzi, pure ove lo Shipper/Caricatore medesimo abbia ricevuto consigli di manovra da parte del personale di bordo, la sistemazione ed il parcheggio del veicolo a bordo, la rizzatura dell’eventuale carico all’interno dei veicoli, nonché la chiusura e la piombatura e/o sigillatura;
  • a consegnare i veicoli efficienti in ogni parte e particolarmente negli apparati di frenatura, rotolamento e sospensione;a dichiarare, sotto la propria responsabilità e con adeguato anticipo informativo e documentale di almeno 48 ore, se il veicolo trasporta materiali o merci infiammabili, esplosivi, corrosivi o comunque soggetti a disciplina IMDG Code, che saranno accettati in base alla certificazione di abilitazione della nave e previo l’iter autorizzativo a buon fine previsto dalle normative vigenti. Nel caso di trasporto di merci pericolose su autobotti od in colli su veicoli, lo Shipper/Caricatore ha l'obbligo di attenersi alla disposizioni tutte delle leggi vigenti in materia circa dichiarazione, imbarco, imballaggio ed etichettaggio delle merci in questione.

La conferma della prenotazione o l’accettazione del trasporto da parte della Società, anche nel caso in cui allo stesso sia stato corrisposto il relativo nolo o parte di esso, non comporta che la nave sia pronta all’imbarco o che il veicolo verrà effettivamente imbarcato. L’imbarco effettivo non avverrà infatti nel caso in cui si verifichino circostanze tali da impedire la partenza della nave e l’imbarco. Nell’eventualità in cui  l’imbarco dovesse essere annullato, la Società sarà tenuta soltanto al rimborso dell’importo incassato con esclusione di ogni altro onere aggiuntivo, come ad esempio il ristoro di eventuali danni, la corresponsione di indennità od altro.
La Società potrà richiedere il completo pagamento del trasporto, qualora lo Shipper/Caricatore non sia in grado di effettuare il carico nel tempo convenuto, anche nel caso in cui ciò sia dovuto a cause di forza maggiore.

CONDIZIONI DI TRASPORTO

La Società assume unicamente il trasporto dei veicoli, e non delle merci e/o degli oggetti in essi contenuti, a condizione banchina-banchina (Free in/Free out). Pertanto, l'imbarco e lo sbarco dei veicoli accompagnati avvengono a cura e sotto responsabilità dei caricatori e dei ricevitori, anche ove il Caricatore medesimo od i suoi autisti abbiano ricevuto consigli di manovra da parte del personale di bordo, restando esclusa in ogni caso ogni responsabilità della Società anche nei confronti dei terzi.
Lo Shipper/Caricatore ed il ricevitore sono responsabili per ogni danno causato dal conducente alla nave o a terzi, durante l’esecuzione delle operazioni di imbarco e di sbarco.
La Società non risponderà per eventuali ammanchi e/o danni alle merci e/o agli oggetti presenti nei veicoli caricati a bordo.

TRASPORTI REFRIGERATI

Ogni veicolo frigorifero è soggetto a norme di sicurezza, che proibiscono l’utilizzo dei propri generatori di energia elettrica una volta a bordo. La connessione al sistema elettrico principale della nave potrà essere fornita al veicolo, che dovrà essere dotato dello speciale circuito di corrente alternata Antidef approvato dalle Autorità competenti, su richiesta fatta al momento della prenotazione da parte dello Shipper/Caricatore. Tale servizio è subordinato alla disponibilità delle prese di corrente ed alla loro compatibilità con le caratteristiche del veicolo. Rimane comunque nell’esclusiva responsabilità dell’autista la verifica del corretto funzionamento del motore/generatore del veicolo. La connessione viene autorizzata sotto la responsabilità dello Shipper/Caricatore anche nei confronti di parti terze, non potendosi ritenere responsabili la Società e la nave, in ipotesi di temporanea interruzione o mancanza di fornitura elettrica, sbalzi improvvisi di tensione o qualsiasi altro guasto del sistema di generazione e fornitura di elettricità della nave, anche qualora fosse riconducibile al personale di bordo. La fornitura d’energia sarà interrotta se il motore del veicolo frigorifero dovesse emettere scintille.

RESPONSABILITÀ

La Società è esonerata da qualsiasi responsabilità per ritardi o cancellazione corse ovvero per i danni che possono essere arrecati ai veicoli nel corso del trasporto, laddove l’avente diritto al risarcimento del danno non provi che ciò è derivato da fatto imputabile alla Società medesima.
In tal caso, il risarcimento dovuto dalla Società sarà disciplinato dall’art. 423 c.n., tenuto conto che il veicolo dovrà essere considerato, in conformità all’art. 2 del presente contratto, un’unica unità di carico.
Verranno prese in considerazione dichiarazioni di valore solo a fronte di congruo preavviso - non inferiore a due giorni lavorativi dal momento della ricezione della dichiarazione stessa - e di riconoscimento di addizionali di nolo a fronte d’adeguata copertura assicurativa.
La Società è autorizzata, in caso di necessità, a far sbarcare i passeggeri ed i veicoli in qualsiasi porto che non sia quello della destinazione finale. In tal caso, la Società rimborserà, dietro specifica richiesta, quella parte di nolo relativa alla tratta non eseguita, esentandosi così dalla corresponsione di ogni altra forma d’indennizzo o di ristoro.
Lo Shipper/Caricatore e/o il conducente del mezzo imbarcato salva diversa espressa loro dichiarazione scritta, confermano che il veicolo non trasporta merce infiammabile, esplosiva o corrosiva o comunque pericolosa o stivata in modo inadeguato.
La Società non risponderà della perdita e/o dell’avaria dei veicoli nel corso delle operazioni di imbarco e sbarco, posto che l'imbarco e lo sbarco dei veicoli accompagnati e non avvengono a cura e sotto la responsabilità dello Shipper/Caricatore e/o dei ricevitori. La Società non risponderà, inoltre, delle eventuali perdite e/o ammanchi di merce e/o oggetti presenti all’interno dei veicoli caricati a bordo.

MANCATA PARTENZA O RITARDO ALL'ARRIVO

La Società non risponde dei danni per mancata partenza o per deviazioni o per ritardi o per impedimenti all'arrivo per cause alla stessa non imputabili.

INTERRUZIONE DEL VIAGGIO

Il comando di bordo, per causa di forza maggiore o per qualsiasi occorrenza della nave e del viaggio, potrà sbarcare i veicoli e gli eventuali accompagnatori in porto diverso da quello di destino, ove il viaggio si considererà concluso.

IMBARCO SU PONTI SCOPERTI

Salvo espressa contraria richiesta del Caricatore, la Società ha facoltà di far caricare all'occorrenza ogni tipo di veicolo sul ponte scoperto a propria esclusiva opzione ed a proprio insindacabile giudizio. In tal caso, lo Shipper/Caricatore accetta in maniera espressa e specifica tale modalità di carico, esonerando la Società da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni ai veicoli.

AVARIA COMUNE

Eventuali danni verificatisi durante il trasporto dei veicoli dovranno essere fatti constatare immediatamente, in contraddittorio col comandante della nave, dallo Shipper/Caricatore e/o conducente presenti.
Qualora lo Shipper/Caricatore, il ricevitore od il conducente non fossero presenti, la denuncia dei danni dovrà essere fatta per iscritto all'atto della riconsegna. In mancanza delle suddette tempestive contestazioni, i veicoli e le merci si presumono riconsegnati dalla Società in conformità alle indicazioni contenute nel documento di trasporto. I diritti derivanti dal contratto di trasporto dei veicoli si prescrivono col decorso di sei mesi dalla loro riconsegna, ai sensi delle disposizioni di legge in materia. In casi di perdita totale o di mancata riconsegna, il termine di cui sopra decorre dalla data di arrivo della nave nel porto di destino, ovvero dalla data in cui la nave vi sarebbe dovuta arrivare. Fermo quanto precede, in nessun caso qualsivoglia azione risarcitoria in danno della Società, potrà essere proposte qualora sia trascorso un anno dalla data di arrivo della nave nel porto di destino, ovvero dalla data in cui la nave vi sarebbe dovuta arrivare.

RISERVE, DECADENZA E PRESCRIZIONE

Eventuali danni verificatisi durante il trasporto dei veicoli dovranno essere fatti constatare immediatamente, in contraddittorio col comandante della nave, dallo Shipper/Caricatore e/o conducente presenti.
Qualora lo Shipper/Caricatore, il ricevitore od il conducente non fossero presenti, la denuncia dei danni dovrà essere fatta per iscritto all'atto della riconsegna. In mancanza delle suddette tempestive contestazioni, i veicoli e le merci si presumono riconsegnati dalla Società in conformità alle indicazioni contenute nel documento di trasporto. I diritti derivanti dal contratto di trasporto dei veicoli si prescrivono col decorso di sei mesi dalla loro riconsegna, ai sensi delle disposizioni di legge in materia. In casi di perdita totale o di mancata riconsegna, il termine di cui sopra decorre dalla data di arrivo della nave nel porto di destino, ovvero dalla data in cui la nave vi sarebbe dovuta arrivare. Fermo quanto precede, in nessun caso qualsivoglia azione risarcitoria in danno della Società, potrà essere proposte qualora sia trascorso un anno dalla data di arrivo della nave nel porto di destino, ovvero dalla data in cui la nave vi sarebbe dovuta arrivare.

GIURISDIZIONE, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il contratto di trasporto disciplinato dalle presenti Condizioni Generali è sottoposto alla giurisdizione italiana ed è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione ed estinzione del contratto di trasporto disciplinato dalle presenti Condizioni Generali, così pure per ogni altro aspetto e profilo ad esso collegati, lo Shipper/Caricatore accetta l’esclusiva competenza del Tribunale di Ancona.

INTEGRAZIONE E MODIFICHE DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI

Integrazioni o modifiche al presente regolamento saranno rese note dalla Società mediante avviso esposto nei locali in premessa e nel sito internet della Società ed entreranno in vigore con decorrenza indicata in tale avviso.

Edizione 04/08/2016

 

Condizioni generali per il trasporto degli autoveicoli commerciali. [PDF]

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